Descrizione
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, il cui art. 11 contiene disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità
SI EVIDENZIA CHE
Le carte di identità cartacee rimangono valide anche dopo il 3 agosto 2026 esclusivamente nei
seguenti casi e con i seguenti limiti temporali:
- per l’identificazione delle parti contraenti in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione e ai fini del predetto rapporto contrattuale;
- ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica e comunque fino al 31 gennaio 2027.
È invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio.
Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.